La «gogna mediatica» e la condanna penale definitiva

di Gianluigi Pallotta

Dalla cronaca italiana emergono in maniera lampante gli attuali casi di corruzione che intessono le maglie del contesto politico-amministrativo. L’intervento punitivo-repressivo della magistratura contempla condanne eclatanti nei confronti di personaggi appartenenti al gotha della politica ed alti «papaveri» che si possono fregiare di rilevanti incarichi nell’apparato amministrativo. Si continua imperturbabilmente a celebrare un fantomatico diritto di difesa del condannato di continuare a professarsi innocente, anche successivamente alla sentenza definitiva e inappellabile della Cassazione. I ricorrenti episodi di corruzione, di maladministration e di disonestà (intellettuale e sostanziale) non possono certo passare inosservati, non riuscendo pur facendo tutto lo sforzo possibile, anche quello inimmaginabile, a rintracciare nell’ordinamento giuridico penale vigente il diritto di continuare a proclamarsi innocenti ad libitum.

Non esiste neanche nel diritto naturale e non si tratta di un diritto fondamentale, può ragionevolmente essere ricondotto ad un classico caso di diritto immaginario garantito dall’esegesi personalistica di norme create ad hoc per una forma di tutela individuale, opportunisticamente vaneggiata in stile libero radical chic. L’art. 27 della Costituzione, secondo comma, stabilisce il diritto a proclamarsi innocente fino alla sentenza definitiva, non oltre. L’istituto della presunzione di innocenza si declina in tre principali direzioni: il divieto di presentare in pubblico l’indagato o l’imputato come colpevole, l’onere della prova posto in capo all’accusa e, infine, il diritto al silenzio e alla non autoincriminazione. Il giudizio della Corte di Cassazione non può definirsi propriamente un verdetto sprovvisto delle necessarie garanzie a tutela del responsabile di azioni criminali, non conforme ai modelli e alle ideologie che sorreggono il processo penale contemporaneo. Pertanto, si tratta di una sentenza motivata, imperniata su salde fondamenta logiche e giuridiche, corrispondente ai principi cardine che il sistema impone per la tutela della convivenza tra i consociati, intesa come valore prioritario per lo sviluppo del cittadino nella società.

Il cittadino inteso come esponente della sovranità, non come suddito che deve subire la disinformazione di comunicazioni che depistano la realtà dei fatti. A Roma si dice, con un’espressione semplicemente fantastica, colorita ed essenziale nel definire il contesto: “La buttamooo ‘n casciaraaa!!!”. Qualora la condanna riguardi funzionari pubblici (alti burocrati, «mandarini») si determina un danno all’immagine della P.A., quale allargamento dell’istituto del danno morale per la persona fisica. Un danno, insomma, che non comporti una diminuzione patrimoniale diretta, ad ogni buon conto suscettibile di una valutazione economica per il discredito subito dall’ente pubblico interessato. Forse, il danno all’immagine introdotto nella giurisprudenza della Corte dei Conti andrebbe esteso oltre il confine della condanna al risarcimento a carico dei funzionari pubblici. Almeno per logica conseguenza, dovrebbe essere posto in capo agli amministratori (politici) che destabilizzano gli enti coinvolti screditandoli al cospetto della cittadinanza. Non si intende con questo determinare un moralismo spicciolo.

Però andrebbero stigmatizzate quelle condotte illegali o eticamente riprovevoli, seguite da un indecente comportamento di difesa ad oltranza di posizioni lapalissianamente indifendibili. Situazioni estremamente difformi dagli eclatanti casi di errori giudiziari (che pure esistono), per i quali è previsto un istituto processuale specifico denominato revisione del processo penale. Il procedimento di revisione prevede, in caso di accoglimento, il diritto ad una «riparazione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena». Non ci si può aspettare proprio da questi ambienti una corretta informazione, orientata alla ricerca della verità, rintracciata attraverso un percorso di semplice ricostruzione logica esercitata cum grano salis. Tuttavia, una cosa è l’accanimento evitabile della «gogna mediatica», ben altro è la necessaria sottolineatura di una condanna penale definitiva, sia per dovere di cronaca sia per stigmatizzare certe condotte antistatali e contrarie a finalità di tutela del bene comune. Altro ancora è rappresentato dalla demarcazione di grossolani errori giudiziari, questi sì meritevoli di successivi approfondimenti giornalistici e processuali. Il massimo ideale etico che viene oggi prospettato dal mondo della politica è il cosiddetto «politically correct», non sembra molto.

Nell’essere disancorata dal principio informatore della chiarezza espositiva, l’attività di comunicazione politica finisce per essere svuotata di significato restando, quasi inevitabilmente, trasportata dalla corrente dell’emulazione: nel sottolineare le azioni proficue ma non quelle nefaste, nel segnalare i vantaggi di una scelta senza comunicarne gli svantaggi o gli effetti collaterali. Questi, purtuttavia, si possono sviluppare andando a generare esternalità negative: mai ammesse. Nello stesso modo in cui non mi è mai capitato sentire un avvocato dichiarare di aver perso una causa, neanche quella più insignificante.

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